Jakala wrote:Non penso tutti uguali tutti ladri, ci sono sempre differenze e sfumature.
Ad esempio c'è il padre-padrone del partito che fa eleggere le sue cortigiane (ad es. Minetti); ma c'è anche il padre-padrone che fa eleggere i suoi amanti, si vocifera.
Strana l'ascesa di Capezzone così giovane, strana eh
Se vuoi mettere la storia del Partito Radicale sullo stesso piano di quella del Partito della Libertà, sei libero di farlo e ti meriti lo stato italiano così com'è, anzi forse pure peggio
Questo senza escludere che Capezzone si sia messo a novanta per soddisfare Giacinto Pannella detto Marco, dopo deve aver fatto lo stesso con Silvio Berlusconi per essere promosso a portavoce del Pdl
Meglio meglio, già che ci sono rinfresco la memoria anche sul discorso finanziamento pubblico dei partiti, sempre per la serie "luminose eccezioni" tanto care a Spree
tratto dal libro "la peste italiana"
3.4 Dall’abolizione del finanziamento al rimborso elettorale
Il finanziamento pubblico ai partiti13 viene abolito nell’aprile del 1993 con il 90,3% dei voti espressi sul referendum radicale. Ma nel dicembre dello stesso anno viene “aggiornata” la legge sui rimborsi elettorali, definiti “contributo per le spese elettorali”,14 subito applicata tre mesi dopo, in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994. Nel giro di pochi mesi, il rimborso è erogato in un’unica soluzione per un ammontare complessivo nella legislatura che tra, Camera e Senato, è pari a 47 milioni di euro. La stessa norma viene applicata in occasione delle successive elezioni politiche del 21 aprile 1996.
Nel 1997, con la legge15 recante: “Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”, di fatto si reintroduce il finanziamento pubblico ai partiti.16 All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito al finanziamento dei movimenti e partiti politici, senza poter indicare a quale partito. La data per l’erogazione in favore dei partiti viene fissata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per poterla applicare da subito, si inserisce una norma transitoria17 che consente di erogare le somme già a partire dal 1997 fissando il fondo, per l’anno in corso, in 82.633.000 euro e stabilendo che per gli anni successivi tale fondo è calcolato sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti e che in ogni caso non può superare i 56.810.000 euro. Intanto per il 1997, dopo meno di un mese dall’approvazione della legge, i partiti incassano nuovamente il finanziamento pubblico.
Con la stessa legge, si introduce l’obbligo di redigere un bilancio per competenza, comprendente stato patrimoniale e conto economico.18 I controlli continuano a essere affidati alla Presidenza della Camera. E’ soggetto al controllo della Corte dei Conti solo il rendiconto delle spese elettorali.
L’adesione alla contribuzione volontaria per destinare il 4 per mille ai partiti sarà scarsissima.19
Nel giugno 1999 viene emanata una nuova legge20, che ancora una volta cela dietro il titolo “Norme in materia di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie” un vero e proprio finanziamento pubblico: infatti è un rimborso elettorale solo teorico, non avendo alcuna attinenza diretta con le spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali.
I fondi sono quattro, oltre a quello previsto per le consultazioni referendarie: uno per la Camera, uno per il Senato, uno per le elezioni al Parlamento europeo e uno per le elezioni regionali. Il fondo si costituisce in occasione della consultazione elettorale e si eroga in rate annuali; in caso di scioglimento anticipato della legislatura si interrompe l’erogazione. L’ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa ammonta a 193.713.000 euro.
Il 16 maggio 2001 si vota e i partiti iniziano a percepire questo cospicuo “rimborso elettorale”.
A luglio 2002, si emana la legge (21) recante “Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”. Il fondo diventa annuale, sopravvive la norma che prevede l’interruzione dell’erogazione in caso di fine anticipata della legislatura rispetto alla naturale scadenza. L’ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa passa da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro.
Il 26 febbraio 2006, con la legge n. 5122 l’erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest’ultima modifica l’aumento è esponenziale. Con lo scioglimento anticipato della XV legislatura, i partiti iniziano a percepire il doppio dei fondi, giacché contestualmente introitano le quote annuali relative alla XV e alla XVI legislatura.
10 Giurista e docente, intellettuale che ha percorso le tappe più significative della storia costituzionale d’Italia
11 La libertà di associazione è garantita nello Statuto del Partito radicale del 1967. Art. 2. DEGLI ISCRITTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI PARTITI REGIONALI. 2.1. Gli iscritti. 2.1.1. Può iscriversi al partito radicale chiunque, anche non cittadino italiano che abbia compiuto l'età di 16 anni. Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali, o altri. Le iscrizioni sono accolte dalla segreteria del partito federale, direttamente o tramite le associazioni radicali, o i partiti regionali.
12 Anche in questo caso fa eccezione il Partito Radicale che nel proprio Statuto sancisce: Art. 5. ELEZIONI ED ELETTI 5.1. In tutte le elezioni cui partecipa con liste proprie (comunali, provinciali, regionali, politiche) il partito si presenta con la denominazione “Partito radicale”. Gli eletti, nell'esercizio della loro attività rappresentativa, non sono vincolati da mandati né da alcuna disciplina. La libertà di voto non è limitata da deliberazioni dei gruppi degli eletti, deliberazioni che hanno valore indicativo.
13 Istituito nel 1974 con la legge n. 195, a prima firma Flaminio Piccoli (Dc) approvata in soli 16 giorni con il consenso di tutti i partiti eccetto il Pli. Nel settembre 1974 il Pli propone un referendum sul quale non vengono raggiunte le firme necessarie. L’11 giugno 1978 gli elettori sono chiamati al voto sul referendum proposto dai Radicali . La maggioranza dei partiti invita a votare “No”, il referendum non passa, ma la percentuale dei “Sì” raggiunge il 43,6%.
14 Legge n. 515 del 10 dicembre 1993
15 Legge n. 2 del 2 gennaio 1997
16 Il Comitato radicale promotore del referendum vinto nel 1993 sull’abolizione del finanziamento pubblico, tenta il ricorso rispetto al tradimento dell’esito referendario posto in essere con la legge 2/97, ma pur essendo stato riconosciuto in precedenza come potere dello Stato, gli viene negata la possibilità di depositare tale ricorso
17 Art. 4 Legge 2/97
18 Finalmente dopo anni di battaglia. Si veda risposta della Presidente della Camera Nilde Iotti ai parlamentari radicali del 1982
19Nel 1998, con l’articolo 30 della Legge n. 146 si introduce un’altra norma transitoria che fissa il tetto in 110 miliardi di lire
20 Legge n. 157 del giugno 1999
21 Legge n. 156 del 26 luglio 2002
22 Legge n. 51 del 26 febbraio 2006 (conversione in Legge del Decreto legge “mille proroghe” n. 273 del 30 dicembre 2005, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all' esercizio di deleghe legislative.