L'arbitrato è una forma di risoluzione delle controversie molto usata nel diritto anglosassone, che da sempre si prova a portare in Italia, in quanto contribuirebbe a ridurre drasticamente le durate dei processi, ma di fatto non riesce ad imporsi, causa la diffidenza che da noi esiste per questo tipo di procedure.
La necessità di ridurre i processi nel diritto del lavoro, ad onor del vero, è minore che in altri tipi di procedimenti. Le tante riforme lo hanno reso uno dei processi più snelli che abbiamo, anche se le durate sono sempre eccessive.
Non ci sono reali problemi di attendibilità degli arbitri, almeno non ci sono problemi maggiori rispetto all'attendibilità del tribunale, in quanto gli arbitri nei procedimenti semplici sono tre, uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra ed il presidente nominato dal presidente del tribunale. Quando aumentano le parti in causa aumentano gli arbitri, ma sempre pariteticamente. Dato che comunque il giudice del lavoro è monocratico le garanzie sulla equidistanza sono le stesse del processo odierno.
Con l'arbitrato abbiamo due problemi indiscutibili eventuali per il lavoratore:
1) La difficoltà di sopportare i costi di una difesa adeguata. In realtà questo è un problema anche attuale, pagare un avvocato e dei periti nel processo del lavoro a volte non è molto economico (ricordiamo che anche se perde il processo il lavoratore non è condannato a pagare le spese processuali, quindi parliamo solo delle sue spese), il problema è superabile, come già oggi, con il ricorso ai patronati.
2) L'appellabilità del procedimento. L'arbitrato è appellabile nel caso in cui gli arbitri non rispettino il diritto, ma a questo si può ovviare con decisione paritetica delle parti. Dato che, come fatto notare, al momento dell'assunzione una parte è più debole, questo problema rimarrebbe, occorrerebbe impedirlo nella legge.
Eliminato questo aspetto, dato che l'arbitrato è previsto nel diritto italiano, ha pari dignità e prevede garanzie per le parti, non vedo come possa essere eccepita l'incostituzionalità.
Per altro da sempre quelle figure intermedie di collaboratori esterni, gli agenti, i rappresentanti, i procacciatori d'affari hanno contratti che prevedono la clausola arbitrale e spesso non hanno nemmeno associazioni specifiche con un patronato forte. Un patronato di un chimico o un metalmeccanico ha ovviamente un altra dimensione, altre possibilità ed un altro peso rispetto a quello cui può rivolgersi un promotore finanziario, un agente assicurativo o un agente di commercio.
L'arbitrato prevede quindi un avvicinamento a forme di procedimento più anglosassoni, basato sulla common law, dove vige una grande importanza del precedente, del ricorso all'equità ed alle analogie, contrariamente al diritto italiano che si basa sulla civil law, dove la legge disciplina maniacalmente ogni aspetto.
Ecco, di diminuzione di garanzie forse si può parlare, se non verrà ben disciplinata l'appellabilità dell'arbitrato, di abolizione dell'articolo 18 proprio no, e forse per questo le opposizioni non si sono mobilitate più di tanto. Immagino che la materia del contendere più che sulla natura del procedimento verterà su alcuni aspetti come il luogo in cui dovrà svolgersi l'arbitrato (di solito le clausole prevedono il luogo dove ha sede in Italia la compagnia del datore di lavoro, nei contratti per i collaboratori autonomi, cosa ovviamente penalizzante) e l'appellabilità del procedimento. Questi sono due aspetti su cui credo ci sarà una discussione anche feroce e credo si dovrà decidere nel modo più favorevole possibile per il lavoratore, sull'arbitrato in assoluto non credo ci siano i rischi apocalittici di cui leggo.