mr.kerouac wrote:
no non è una scuola di pensiero, è la sentenza che dice così
sentenza che vado a riportare paro paro. :D
http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/20 ... 150706.pdf
1. Il procuratore Federale ha chiesto anche il deferimento dei signori: a)
Adriano Galliani e Leonardo Meani, il primo dei quali vice-presidente e
amministratore delegato della società A.C. Milan e il secondo accompagnatore
ufficiale della prima squadra e dirigente addetto all’arbitro nell’ambito della
stessa società; b) Gennaro Mazzei, vice-commissario CAN, preposto alla
preparazione degli assistenti addetti all’arbitro; c) Fabrizio Babini e Claudio
Puglisi, assistenti CAN A-B.
Le incolpazioni fanno riferimento alla partita Milan-Chievo del 20 aprile
2005, conclusasi con la vittoria del Milan per 1 a 0.
Esse hanno ad oggetto, in primo luogo, la contestazione al Meani e al
Mazzei della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza specificati
all’art. 1 C.G.S., assumendo che il primo, dopo aver protestato veementemente
con il Mazzei con riferimento alle precedenti designazioni di assistenti per le
partite del Milan, aveva insistito per l’assegnazione del Pugliesi per la partita in
esame; e che il Mazzei aveva aderito alla richiesta del Meani.
La violazione del citato art. 1 è stata addebitata anche al Galliani per
aver approvato l’iniziativa appena descritta dopo esserne stato informato dal
Meani.
Il Meani è stato inoltre chiamato a rispondere della violazione dell’art. 6,
comma 1 e 2, C.G.S. per essersi messo direttamente in contatto con il Puglisi e
con l’altro assistente designato per la partita in esame (Babini), rivolgendo loro
la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan.
Degli illeciti contestati al Galliani e al Meani la società Milan è stata
chiamata a rispondere per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2,
commi 3 e 4, C.G.S.
Il Babini e il Puglisi sono stati, infine, incolpati della violazione dell’art.
6, settimo comma, per l’omessa denuncia dell’illecito sportivo contestato al
Meani e al Mazzei.
2. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Quanto alla violazione dell’art.
1 C.G.S. addebitata al Meani, è documentato in atti (v. tessera prodotta dalla
difesa del Milan) che egli era tesserato per la stessa società, quale dirigente
accompagnatore ufficiale della prima squadra, svolgendo al contempo per le
gare interne le funzioni di addetto agli arbitri. E’ altresì provato in atti che il
Meani, facendo riferimento ad alcune gare contrassegnate da errori degli
assistenti (e, in particolare a Siena-Milan del 17 aprile 2005), aveva rivolto
quello stesso 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza l’una
dall’altra, vibrate proteste al Mazzei, che per la sua qualità aveva anche il
compito di proporre ai designatori i nominativi degli assistenti (prog. 5425, ore
18.13; prog. 5429, ore 18.19). A seguito di queste iniziative il Meani aveva
avuto dal Mazzei l’assicurazione che per la successiva gara Milan-Chievo del
20 aprile 2005 sarebbe stato designato l’assistente Claudio Puglisi,
notoriamente ben gradito al Milan; designazione che era puntualmente
avvenuta. Questa iniziativa aveva, inoltre, indotto Mazzei a designare come
secondo assistente Fabrizio Babini, anch’esso ben accetto al Milan. La duplice
designazione aveva fatto sorgere nel Babini, tra l’altro, forti perplessità in
quanto, avendo egli svolto le funzioni di assistente in una precedente gara
disputata dal Chievo dieci giorni prima, ciò avrebbe potuto suscitare critiche e
reazioni (cfr. prog. 5587 del 18 aprile 2005; dichiarazioni rese da Babini
all’A.G. di Napoli il 7 giugno 2006). I rilievi mossi da Meani alla utilizzazione
in questa sede delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche vanno
disattesi per le considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente
motivazione, essendosi egli limitato a contestare l’interpretazione data dagli
inquirenti alle dichiarazioni registrate, senza negarne né l’esistenza né la
veridicità.
La condotta posta in essere da Meani, così come contestata, viola, ad un
tempo, il disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 6 commi 1 e 2, C.G.S. poiché
tra il 17 e il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e
Babini per la gara in oggetto, egli contattava telefonicamente i medesimi,
raccomandando loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, di decidere
nei casi dubbi in favore del Milan (prog. 5587 del 18 aprile 2005, ore 11.40,
Meani-Babini; prog. 5656 del 18 aprile 2005, ore 14.41, Meani-Puglisi). In tale
comportamento, infatti, sono ravvisabili certamente gli elementi richiesti per la
configurazione dell’illecito sportivo, dal momento che le sollecitazioni erano
rivolte al un soggetto (il Mazzei) inserito nel procedimento di designazione
degli assistenti dell’arbitro, avendo egli il compito, come si è detto, di proporre
ai designatori i nomi degli assistenti da designare.
La violazione dell’art. 1 C.G.S. è stata correttamente ascritta anche al
Mazzei. Non è infatti seriamente dubitabile che, accedendo alla richiesta di
la designazione di assistenti di gara favorevoli ad una delle due
squadre contendenti (il Milan) egli sia incorso nella violazione dei doveri di
correttezza, lealtà e probità sanciti da tale disposizione.
Del pari fondata è la contestazione mossa al Galliani. La telefonata con il
Meani del 19 aprile 2005 ore 14.41 (prog. 5827) è infatti significativa sotto un
duplice profilo. Anzitutto perché Galliani chiede subito conferma del contatto
con i designatori. Per la verità la trascrizione dell’intercettazione fa riferimento
agli : l’aggiunta della particella è presumibilmente dovuta ad
un errore di trascrizione, dal momento che Bergamo (con il quale, oltretutto, il
Meani risulta aver preso contatto: telefonata 7 maggio 2005, prog. 8609) era
ancora in servizio e non si comprende quale interesse potesse esservi nel
prendere contatto con persone non più investite della funzione di designare gli
ufficiali di gara; e poi perché non muove alcuna obiezione alla risposta del
Meani, chiaramente allusiva alla richiesta di un trattamento di favore per il
Milan: .
La società A.C. Milan deve essere, quindi, chiamata a rispondere a titolo
di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per
la condotta tenuta rispettivamente dal Meani e dal Galliani in violazione
dell’art. 1, ed inoltre a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione
dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. in relazione all’operato del Meani, non avendo
quest’ultimo poteri di rappresentanza.
Infine, circa il comportamento tenuto dagli assistenti Babini e Puglisi è
evidente che essi, avendo ricevuto sollecitazioni nelle quali, per quanto si è
detto, erano individuabili gli estremi dell’illecito previsto dall’art. 6, primo
comma, ed essendo rimasti inerti, pur senza prestare ad esse adesione, vennero
meno all’obbligo di denunzia sancito dall’art. 6, comma 7, C.G.S.
noi non chiedevamo l'arbitro, puntavamo sui guardalinee. :lol2:
ah, leggendo le ultime news, quella lievissima sensazione - come dicono a oxford - di averlo preso in culo si fa vieppiù vivace. (posto, ovviamente, che i ns dirigenti hanno fatto una porcheria)